Breaking News In evidenza Lucca Notizie

Ricorsi e rateizzazioni sanzioni per le imprese di Lucca, come fare?

Le procedure sono disciplinate da apposito regolamento della Camera di commercio

Chi fa impresa lo sa bene: il rischio di incorrere in sanzioni è sempre dietro l’angolo. E questo, purtroppo, vale anche per chi è convinto di agire correttamente. Spesso, tra l’altro, sono le innumerevoli trappole burocratiche a farla da padrone e capita sovente che si cada in errore in buona fede.

Ovviamente l’imprenditore, quando gli viene verbalizzata una sanzione, può sempre presentare una propria difesa. La Camera di commercio di Lucca, con delibera di Giunta 86/2016 (modificato con delibera di Consiglio 16/2018 e con delibera di Giunta 56/2019) disciplina i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di leggi per le quali ha competenza. Nel medesimo regolamento sono presenti anche termini e modalità per il ricorso.

Le sanzioni nell’articolo 7 del regolamento

L’interessato ha la possibilità di presentare scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando eventuale documentazione, e può presentare richiesta di audizione personale. 7.2 

Il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi ha carattere meramente ordinatorio.

La convocazione dell’interessato per l’audizione è effettuata all’indirizzo pec o, nel caso ciò non sia possibile, mediante raccomandata a/r. Non si procede alla convocazione per l’audizione se negli scritti difensivi emergono motivazioni sufficienti per l’archiviazione.

L’audizione è sempre effettuata alla presenza del dirigente o altro responsabile (dell’ufficio o del servizio), nonché di altro membro dell’ufficio. Delle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all’interessato.

Qualora l’interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/81, non si procederà all’esame degli scritti difensivi poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Quando sia ritenuto necessario, potranno essere richieste dall’ufficio competente ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all’accertamento della violazione.

Rateizzazione delle sanzioni

L’articolo 12 della Camera di commercio, su richiesta motivata dell’obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, prevede la rateizzazione della sanzione. Questo previa presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento dell’ordinanza e di adeguata documentazione.

La rateizzazione può essere concessa in rate mensili costanti fino a un massimo di 30. Ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e sono previsti interessi. Qualora il beneficiario della sanzione sia l’Erario, ciascuna rata successiva alla prima è inoltre maggiorata delle spese che vengono trattenute per la riscossione tramite F23. L’obbligazione, in ogni caso, può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento dell’ammontare residuo della sanzione dovuta.