A cura di Alfredo D’Onofrio, Referente tecnico scientifico Conflavoro
La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 674 del 15 gennaio 2026 interviene su un tema da tempo oggetto di interpretazioni non uniformi: il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Il documento ha una finalità dichiarata di indirizzo operativo e mira a garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale, richiamando fonti normative già vigenti e chiarimenti ufficiali precedenti, spesso non correttamente coordinati nella pratica.
Bar e ristoranti: quando NON sono attività soggette al D.P.R. 151/2011
Un primo chiarimento, di particolare importanza per i datori di lavoro, riguarda l’assoggettabilità al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
La circolare ribadisce quanto già chiarito con nota ministeriale del 28 dicembre 2011: bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, poiché non compresi nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Tale esclusione, tuttavia, non è assoluta. Restano infatti soggette:
- le attività a servizio (ad esempio impianti di produzione calore > 116 kW);
- le attività inserite all’interno di strutture disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che devono essere rispettate.
Il principio è chiaro: non esiste un’esenzione “generalizzata”, ma un inquadramento da valutare in funzione delle caratteristiche dell’attività e delle dotazioni impiantistiche.
La linea di confine con i locali di pubblico spettacolo
Il nodo centrale affrontato dalla circolare è la distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).
Rientrano nei locali di spettacolo e trattenimento pubblico le attività in cui l’intrattenimento costituisce l’elemento prevalente, con elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico, come discoteche e sale da ballo.
In tali casi trovano applicazione:
- il D.M. 19 agosto 1996 (regola tecnica tradizionale);
- il D.M. 22 novembre 2022 – RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi;
- il D.P.R. 151/2011, attività n. 65, al superamento delle soglie dimensionali previste.
La circolare chiarisce che non è la presenza occasionale di musica a determinare l’assoggettamento, bensì la trasformazione funzionale dell’attività.
Musica dal vivo e karaoke: quando l’attività resta “bar o ristorante”
Un passaggio di grande rilevanza pratica riguarda le attività accessorie, come musica dal vivo o karaoke.
Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione:
- i pubblici esercizi con musica senza ballo o spettacolo;
- i locali con karaoke non collocato in sale dedicate, purché la capienza non superi 100 persone.
In tali condizioni, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Diversamente, se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta modifiche strutturali, impiantistiche o organizzative (layout, gestione dell’affollamento, impianti audio/luci), è necessario riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività, con le conseguenti ricadute autorizzative e antincendio.
Prevenzione incendi nei bar e ristoranti: il ruolo della valutazione del rischio
Poiché bar e ristoranti non dispongono di una regola tecnica verticale dedicata, la circolare chiarisce che la sicurezza antincendio deve essere garantita attraverso una valutazione del rischio incendio sviluppata dal datore di lavoro secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.
La progettazione e gestione della sicurezza può avvenire:
- mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO);
- oppure, se ne ricorrono i presupposti, tramite il “Minicodice” (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021) per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
È fondamentale sottolineare che questa valutazione riguarda il rischio incendio e la gestione dell’emergenza, e non sostituisce la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, che rimane obbligatoria e distinta.
DVR, piano di emergenza e “occupanti”: evitare errori concettuali
Uno dei chiarimenti più importanti forniti dalla circolare riguarda il rapporto tra:
- DVR (D.Lgs. 81/2008), focalizzato sulla tutela dei lavoratori;
- gestione della sicurezza antincendio (D.M. 2 e 3 settembre 2021), che considera tutte le persone presenti, indipendentemente dal ruolo.
Il piano di emergenza antincendio è obbligatorio quando:
- sono presenti almeno 10 lavoratori;
- oppure l’attività è aperta al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, anche se i lavoratori sono meno;
- oppure l’attività è soggetta al D.P.R. 151/2011.
Il concetto chiave è quello di “occupanti”, che include clienti, visitatori e utenti. Questo approccio inclusivo impone particolare attenzione alle persone con esigenze speciali, che devono essere considerate esplicitamente nella pianificazione dell’emergenza.
Il ruolo degli addetti antincendio
La circolare richiama infine il ruolo degli addetti al servizio antincendio, che non devono essere considerati meri utilizzatori di estintori, ma figure centrali nella:
- gestione dell’emergenza;
- salvaguardia degli occupanti;
- prevenzione di comportamenti a rischio da parte degli avventori (fiamme libere, fumo, uso improprio degli spazi).
La loro designazione, formazione e presenza numerica devono essere coerenti con lo scenario di rischio dell’attività.
La circolare del 15 gennaio 2026 rappresenta un chiarimento fondamentale per evitare errori di inquadramento che possono tradursi in oneri indebiti o, al contrario, in sottovalutazioni pericolose.
Il messaggio è equilibrato: bar e ristoranti non sono automaticamente attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, ma restano pienamente responsabili della valutazione del rischio e della gestione della sicurezza per lavoratori e pubblico.
Per consulenti e datori di lavoro, il valore del documento sta proprio qui: fornire criteri chiari per applicare correttamente le norme, distinguendo tra adempimenti formali e misure sostanziali di prevenzione, in un’ottica che mette al centro la sicurezza reale delle persone e la coerenza del sistema normativo.
