In fase di dichiarazione dei redditi è possibile procedere alla compilazione di due differenti modelli: Modello 730/2023; Modello Redditi Persone Fisiche (PF).
730 o modello redditi PF, qual è la differenza?
Il 730/2023 è dedicato a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati, soggetti in cassa integrazione o mobilità.
Il modello PF è riservato ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e ai lavoratori con redditi derivanti da produzione di agroenergie che superano i limiti dettati dal decreto n.66 del 2014; ai lavoratori che hanno percepito redditi d’impresa; agli autonomi con redditi le cui imposte si applicano all’art. 50 del Tuir; agli individui con redditi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate o non qualificate, o con redditi da titoli negoziati in mercati non regolamentati; agli individui con redditi derivanti dalle cosiddette da trust.
Quali sono le scadenze per la dichiarazione dei redditi 2023?
Il modello 730/2023 deve essere presentato entro il 30 settembre all’Agenzia delle Entrate, al CAF o patronato o un professionista abilitato.
Il modello PF deve essere inviato per via telematica, in modo diretto o attraverso un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2023.
NB: Alcuni lavoratori possono consegnare il modello in formato cartaceo tra il 2 maggio e il 30 giugno 2023 presso gli uffici postali.
Nello specifico si tratta di contribuenti che:
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW).
Cosa succede se non rispetto le scadenze?
Nel caso in cui non si rispettino le scadenze per la dichiarazione dei redditi 2023, è applicata una sanzione amministrativa.
Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi?
Di seguito l’elenco dei soggetti esonerati:
- chi ha un reddito proveniente da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
- i detentori solo di reddito da lavoro dipendente o pensione;
- chi ha solo reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
- chi percepisce solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto;
- chi ha rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o per morte, borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva e indennità, comprese le indennità di accompagnamento.