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Libri sociali, tassa annuale in scadenza. A quanto ammonta

La tassa annuale sui libri sociali, in scadenza domani (16 marzo) è un’imposta disciplinata dal DPR numero 641 del 26 ottobre 1972. I soggetti obbligati al pagamento della tassa sui libri sociali sono rappresentati dalle società di capitali e dagli altri enti assimilati. Nello specifico: SRL, SRLS, SPA, SAPA, Società consortili, Aziende speciali degli enti locali e Consorzi tra Enti. Sono inoltre tenute al pagamento della tassa sui libri sociali anche le società di capitali in liquidazione ordinaria e le società di capitali in procedura concorsorale con obbligo di tenuta dei libri.

I soggetti esonerati dal pagamento della suddetta tassa sono rappresentati dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative, dalle società di mutua assicurazione, dai consorzi in forme differenti dalle società consortili e dalle società in stato di fallimento.

A quanto ammonta la tassa sui libri sociali

L’importo da versare è determinato in modo forfettario. Questo significa che è lo stesso a prescindere dal numero di libri e pagine utilizzati nel corso dell’anno. Nello specifico:

  • 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2022 è inferiore a 516.456,90 euro
  • 516,46 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2022 è superiore a 516.456,90 euro

I soggetti esonerati versano la tassa di concessione governativa in funzione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri. In questo caso l’importo corrisponde a 67 euro ogni 500 pagine (o in frazione di esse).

Il versamento della tassa sui libri sociali deve essere eseguito per via telematica. A tal proposito si usa il modello F24 con codice tributo 7085 e anno di riferimento 2023, entro il 16 marzo 2023. È possibile compensare l’importo dovuto con eventuali crediti disponibili.

Quali sanzioni sono previste

In caso di omesso versamento entro la scadenza del 16 marzo 2023 è prevista una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa (in ogni caso di importo mai inferiore a 103,29 euro). Per sanare il tardivo o l’omesso versamento è possibile avvalersi del ravvedimento operoso mediante modello F23.