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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Riguardo le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legge 3/2012 prevede tre iter. Vediamoli nel dettaglio.

Sovraindebitamento, procedure di composizione della crisi

L’accordo del debitore è la procedura che mira ad arrivare ad un accordo con i creditori, che si esprimono a maggioranza. Il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Il piano del consumatore è un accordo che ha scopi analoghi all’accordo del debitore, ma è riservato al debitore persona fisica che ha assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, il piano del consumatore prescinde da un accordo con i creditori in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del Tribunale,

La liquidazione del patrimonio invece consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, esclusi i beni di carattere personale, con una procedura analoga a quella fallimentare e che, come per il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori.

Le procedure sono volontarie, quindi prendono avvio da apposita istanza del debitore.

Nell’ambito territoriale del Tribunale di Lucca, come da apposita comunicazione del giudice delegato, dal 21 marzo 2016 è divenuto operativo l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento  (O.C.C.) costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca; pertanto non è più necessario chiedere al Tribunale di nominare un professionista per la gestione della crisi.

Chi intende proporre ricorso dovrà rivolgersi direttamente all’O.C.C..

Le procedure inoltre:

  • hanno carattere concorsuale;
  • sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali:
  • comportano la possibilità per il debitore di un pagamento parziale dei propri creditori e, quando ci sono determinati requisiti, consentono di ricorrere all’istituto dell’esdebitazione che libera il creditore dai crediti non soddisfatti in sede concorsuale.