A cura di Susini group
La legge 234/2021 (art. 1, c. 137) ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero del 50% dei contributi previdenziali delle dipendenti rientrate al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità o congedo parentale.
Si tratta pertanto di un esonero contributivo relativo ai soli contributi a carico delle lavoratrici, mentre non opera sulla parte a carico del datore di lavoro.
Datori di lavoro e lavoratori destinatari dell’esonero
Possono richiedere l’esonero i datori di lavoro privati, inclusi gli agricoli. Per quanto riguarda i lavoratori invece, spetta alle dipendenti madri al rientro al lavoro da:
- congedo obbligatorio di maternità;
- congedo parentale (se fruito al termine del congedo obbligatorio di maternità);
- periodo di interdizione post partum art. 17 D.Lgs. 151/2001 (condizioni di lavoro/ambientali pregiudizievoli alla salute).
Si applica a tutti i rapporti di lavoro (instaurati o prossimi all’instaurazione), a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendistato (di qualsiasi tipologia), lavoro domestico e lavoro intermittente.
Esonero contributivo, ambito applicazione
L’esonero si applica in via sperimentale per l’anno 2022 per i rientri al lavoro avvenuti entro il 31 dicembre 2022, pertanto verranno calcolati gli arretrati dal momento del rientro nella prima busta paga utile.
Esso spetta per un periodo massimo di 12 mesi dal primo rientro effettivo al lavoro, al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Chiarimenti ufficiosi INPS: decorrenza e durata
Se dopo il rientro effettivo al lavoro la dipendente accede nuovamente al congedo parentale, tale ultima circostanza non pregiudica il diritto all’esonero, ma la scadenza non viene posticipata rispetto al primo rientro effettivo al lavoro.
Per rientri al lavoro in corso di mese, l’esonero del 50% spetta così:
- primo mese di esonero: spetta dal giorno effettivo di rientro. Va calcolato sull’imponibile INPS dei soli giorni lavorati nel mese;
- ultimo mese di esonero: spetta fino al giorno di scadenza dei 12 mesi. Va calcolato sulla frazione di imponibile INPS fino al giorno di scadenza.
Un esempio
Rientro da maternità obbligatoria il 2 ottobre; Ferie o Permessi: dal 3 al 10 ottobre; rientro effettivo al lavoro l’11 ottobre; periodo spettanza esonero dall’11 ottobre 2022 al 10 ottobre 2023: imponibile 1° mese dall’11 al 31 ottobre 2022; imponibile ultimo mese dall’1 al 10 ottobre 2023.