L’Agenzia delle Entrate ha semplificato il modello per la dichiarazione che attesta il rispetto dei requisiti e dei massimali indicati per richiedere i ristori Covid-19. Fino al 27 gennaio 2021 erano stati messi a disposizione 800mila euro, invece dal 28 gennaio 2021 ci sono a disposizione 1 milione e 800mila euro.
Il nuovo modello è allegato al provvedimento direttoriale del 25 ottobre 2022, che ha dunque fornito anche le istruzioni aggiornate.
Il termine per l’invio delle domande scade il 30 novembre.
Chi ha già provveduto ad inviare la Dichiarazione con il vecchio Modello non deve ripresentare anche quello nuovo, perchè entrambi sono validi.
La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
Cosa è cambiato nel modello ristori Covid-19?
È stata inserita la casella ES. Se barrata, permette l’esonero dalla lista dettagliata degli aiuti ricevuti (nel quadro A).
Questa opzione è riservata ai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti si intende usufruire dei limiti indicasti nel Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti alla sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.
La compilazione semplificata è comunque facoltativa.
Altro chiarimenti importante:
- chi compila la casella ES ha poi l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” nel modello Redditi 2022;
- chi invece elenca gli aiuti elencati nel quadro A con i campi “Settore” e “Codice attività” per la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), gode comunque dell’esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato nel modello Redditi 2022.